Convenzione›Capo I
Art. 4
In vigore dal 29 apr 1994
La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorchè il minore compie 16 anni.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-4