Convenzione›Capo I
Art. 1
In vigore dal 29 apr 1994
I-CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Profondamente convinti che l'interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia;
Desiderando proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonché a garantire la tutela del diritto di visita,
Hanno determinato di concludere a tale scopo una Convenzione, ed hanno convenuto le seguenti regolamentazioni:
Articolo Primo
La presente Convenzione ha come fine:
a di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente;
b di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-1