Convenzione›Capo I
Art. 2
In vigore dal 29 apr 1994
Gli Stati contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d'urgenza a loro disposizione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-2