ConvenzioneCapo III

Art. 9

In vigore dal 29 apr 1994
Se l'Autorità centrale che riceve una domanda ai sensi dell', ha motivo di ritenere che il minore si trova in un altro Stato contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all'Autorità centrale di questo Stato contraente e ne informa l'Autorità centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-9

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