Convenzione›Capo I
Art. 4
4 / 45In vigore dal 29 apr 1994
La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorchè il minore compie 16 anni.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-4