Accordo

Art. 18

PENSIONI

In vigore dal 19 giu 1993
PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell' del presente Accordo, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Il termine "annualità" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-18

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PENSIONI (Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990.) — Testo vigente | Portale Normativo