Accordo
Art. 22
ALTRI REDDITI
In vigore dal 19 giu 1993
ALTRI REDDITI
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, non trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-22