Accordo

Art. 17

ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 19 giu 1993
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli . 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti o da sportivi qualora il soggiorno in detto Stato sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente lo- cale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo