Accordo

Art. 21

STUDENTI

In vigore dal 19 giu 1993
STUDENTI Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di soggiornare in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-21

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