Accordo

Art. 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

In vigore dal 19 giu 1993
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata conformemente ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Nel caso della Turchia: Qualora un residente della Turchia percepisce un reddito che, in conformità alle disposizioni del presente Accordo, è imponibile in Italia ed in Turchia, la Turchia fatte salve le disposizioni della legislazione fiscale turca concernente il credito per imposte estere (che non ne pregiudichi i principi generali) può dedurre dall'imposta sul reddito di detta persona, un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. Tuttavia, detta deduzione non deve eccedere la quota d'imposta sul reddito calcolata in Turchia prima di effettuare la deduzione, che è adeguata al reddito imponibile in Italia. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Turchia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione turca. 3. Nel caso dell'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Turchia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all' del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Turchia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili di un'impresa, sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta ai sensi delle leggi di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare non superiore: a) al 36 per cento degli utili di imprese di cui all'; b) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'; c) al 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'; d) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-23

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