Accordo

Art. 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

In vigore dal 19 giu 1993
PROFESSORI E INSEGNANTI I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione, che sono, o erano immediatamente prima di tale soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente, non sono imponibili nel detto primo Stato contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca, a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti sit- uate fuori di detto primo Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-20

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PROFESSORI E INSEGNANTI (Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990.) — Testo vigente | Portale Normativo