Accordo
Art. 13
UTILI DI CAPITALE
In vigore dal 19 giu 1993
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione dei beni immobili di cui all' situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili percepiti da una impresa di uno Stato contraente derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili o di veicoli stradali impiegati in traffico internazionale, nonché dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili o veicoli stradali sono imponibili soltanto in detto Stato.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragtafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di uno degli Stati di prelevare, conformemente alla propria legislazione un'imposta sugli utili, ricavati da un residente dell'altro Stato dall'alienazione di azioni o obbligazioni emesse da una società che è residente del primo Stato (diversi da azioni ed obbligazioni quotate in una borsa valore di detto Stato) se l'alienazione ha luogo nei confronti di un residente del primo Stato e se il periodo intercorrente tra l'acquisizione a l'alienazione non eccede un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-13