Art. 22 · ALTRI REDDITI
Accordo

Art. 22

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ALTRI REDDITI

In vigore dal 19 giu 1993
ALTRI REDDITI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, non trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-22