Accordo
Art. 18
18 / 30PENSIONI
In vigore dal 19 giu 1993
PENSIONI
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell' del presente Accordo, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Il termine "annualità" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-06-07;195#art-a-18