AccordoCapo IX

Art. 5

In vigore dal 25 nov 1992
Per conseguire gli obiettivi dell' e fatte salve le altre disposizioni del trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione nei settori della politica sociale contemplati dal presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-a-5

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