Accordo›Capo IX
Art. 2
In vigore dal 25 nov 1992
1. Per conseguire gli obiettivi previsti all', la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
- miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,
- condizioni di lavoro,
- informazione e consultazione dei lavoratori,
- parità tra uomini e donne per quanto riguarda le loro
opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,
- integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 127 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato "il trattato").
2. A tal fine il Consiglio può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive eviteranno di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
Il Consiglio delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato e previa consultazione del Comitato economico e sociale.
3. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, nei seguenti settori:
- sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
- protezione dei lavoratori in caso di risluzione del contratto di lavoro,
- rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,
- condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio della Comunità,
- contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, fatte salve le disposizioni rela- tive al Fondo sociale europeo.
4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese in applicazione dei paragrafi 2 e 3.
In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita conformemente all'articolo 189, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve prendere le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.
5. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che uno Stato membro mantenga e stabilisca misure, per una maggiore protezione, compatibili con il trattato.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero nè al diritto di serrata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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