Accordo›Capo IX
Art. 3
In vigore dal 25 nov 1992
1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.
2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria.
3. Se, dopo tale consultazione, dovesse ritenere opportuna un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, eventualmente, una raccomandazione.
4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'. La durata della procedura non potrà super- are nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-a-3