Accordo›Capo IX
Art. 1
In vigore dal 25 nov 1992
ACCORDO
SULLA POLITICA SOCIALE
CONCLUSO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
AD ECCEZIONE DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD
Le undici ALTE PARTI CONTRAENTI sottoscritte, ossia il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese, (in appresso denominati "Stati membri"),
DESIDERANDO mettere in atto, in base all'acquis communautaire, la Carta sociale del 1989,
TENENDO CONTO del protocollo sulla politica sociale,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
La Comunità e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo la lotta contro le esclusioni. A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di
mantenere la competitività dell'economia della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-a-1