Protocollo›Capo IX
Art. 50
Nomina iniziale dei membri del Comitato esecutivo
In vigore dal 25 nov 1992
Nomina iniziale dei membri del Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo della BCE viene istituito secondo la seguente procedura. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo sono nominati con il comune accordo dei Governi degli Stati membri, a livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'IME. Il Presidente del Comitato esecutivo viene nominato per otto anni. In deroga all'.2, il Vicepresidente viene nominato per quattro anni e gli altri membri del Comitato esecutivo per un mandato compreso tra cinque e otto anni. Il mandato non è rinnovabile. Il numero dei membri del Comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto all'.1, ma comunque non inferiore a quattro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-50