Protocollo›Capo IX
Art. 45
Consiglio generale della BCE
In vigore dal 25 nov 1992
Consiglio generale della BCE
45.1. Fatto salvo l'articolo 106, paragrafo 3 del trattato, il Consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della BCE.
45.2. Il Consiglio generale comprende il Presidente e il Vicepresidente della BCE e i Governatori delle Banche centrali nazionali. Gli altri membri del Comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale.
45.3. Le responsabilità del Consiglio generale sono elencate per esteso nell' del presente statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-45