ProtocolloCapo IX

Art. 49

Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE

In vigore dal 25 nov 1992
Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE 49.1. La Banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota del capitale della BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre Banche centrali degli Stati membri con deroga e trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta estera conformemente all'.1. La somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in ECU, ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE conformemente all'.1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla Banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre Banche centrali nazionali. 49.2. Oltre al versamento da effettuare conformemente all'.1, la Banca centrale interessata contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della BCE, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla Banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle altre Banche centrali.
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Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE (Art. 49 Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992.) — Testo vigente | Portale Normativo