Protocollo›Capo VII
Art. 40
Privilegi e immunità
In vigore dal 25 nov 1992
Privilegi e immunità
La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.
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