Art. 40 · Privilegi e immunità
ProtocolloCapo VII

Art. 40

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Privilegi e immunità

In vigore dal 25 nov 1992
Privilegi e immunità La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-40