ProtocolloCapo VIII

Art. 41

Procedura di modificazione semplificata

In vigore dal 25 nov 1992
Procedura di modificazione semplificata 41.1. Conformemente all'articolo 106, paragrafo 5 del trattato, gli .1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 lettera a) e 36 del presente statuto possono essere emendati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, ovvero all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il parere conforme del Parlamento europeo. 41.2. Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime da parte del Consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-41

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