Protocollo›Capo VIII
Art. 41
91 / 99Procedura di modificazione semplificata
In vigore dal 25 nov 1992
Procedura di modificazione semplificata
41.1. Conformemente all'articolo 106, paragrafo 5 del trattato, gli .1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 lettera a) e 36 del presente statuto possono essere emendati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, ovvero all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il parere conforme del Parlamento europeo.
41.2. Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime da parte del Consiglio direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-41