Protocollo›Capo IX
Art. 1
In vigore dal 25 nov 1992
PROTOCOLLO
SUI CRITERI DI CONVERGENZA DI CUI
ALL'ARTICOLO 109 J DEL TRATTATO
CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare la Comunità nel processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1 del trattato,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al
trattato che istituisce la Comunità europea:
Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo trattino, del trattato, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi.
L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-1