ProtocolloCapo IX

Art. 6

In vigore dal 25 nov 1992
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dell'IME o della BCE, a seconda dei casi, nonché del Comitato di cui all'articolo 109 C del trattato, adotta le disposizioni atte a precisare i dettagli dei criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J del trattato, che pertanto sono destinate a sostituire il presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-6

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