Protocollo›Capo IX
Art. 8
Indipendenza
In vigore dal 25 nov 1992
Indipendenza
I membri del Consiglio dell'IME che sono i rappresentanti delle loro istituzioni agiscono, per quanto riguarda le loro attività, conformemente alle proprie responsabilità. Nell'esercizio dei poteri e nell'adempimento dei compiti e dei doveri ad esso conferiti dal trattato e dal presente statuto, il Consiglio dell'IME non può chiedere o ricevere istruzioni da istituzioni o organismi comunitari o dai Governi degli Stati membri. Le istituzioni e gli organismi comunitari, nonché i Governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare il Consiglio dell'IME nell'assolvimento dei suoi compiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-8