ProtocolloCapo IX

Art. 2

In vigore dal 25 nov 1992
Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, secondo trattino del trattato, significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-p-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992. — Testo vigente | Portale Normativo