AccordoCapo IX

Art. 4

In vigore dal 25 nov 1992
1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e la prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall', e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorchè l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori di cui all', paragrafo 3, nel qual caso esso delibera all'unanimità.
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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-a-4

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