Art. 2
In vigore dal 25 nov 1992
1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall'articolo R, comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-rd-2