Art. 3
In vigore dal 25 nov 1992
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 3 novembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO, Ministro degli affari esteri
Visto il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-rd-3