Titolo II
Art. 52
Controlli sugli alimenti: criteri di delega
In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/397/CEE sarà informata ai seguenti criteri direttivi: l'organizzazione dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari dovrà assumere una distribuzione nazionale territoriale omogenea e adottare gli stessi metodi di controllo sia per i prodotti destinati ad essere commercializzati nel territorio nazionale che per quelli destinati in altro Stato membro o fuori della Comunità.
2. Per assicurare il controllo della conformità degli alimenti alla legislazione alimentare in conformità alla direttiva del Consiglio 89/397/CEE, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono appositi programmi che definiscono la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere effettuati regolarmente durante un periodo determinato, secondo criteri uniformi emanati ai sensi dell' della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I programmi di cui al comma 2 vengono inviati entro il 30 marzo di ogni anno.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 31 maggio dell'anno successivo al Ministero della sanità una relazione consuntiva dell'attività di vigilanza, con indicazioni dei relativi risultati ed eveutunali note osservative.
5. Nei casi in cui le regioni e le province autonome non provvedano si applica il disposto di cui all' della legge 9 marzo 1989, n. 86.
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