Titolo II
Art. 56
Rivelatori
In vigore dal 6 mar 1992
1. L' della legge 31 maggio 1977, n. 321, è abrogato.
2. Sono altresì abrogate le norme che prevedono l'aggiunta di rivelatori sia alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, sia agli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva.
3. La commercializzazione dei grassi e degli oli già prodotti in conformità alle disposizioni abrogate con i commi 1 e 2, è consentita rispettivamente fino a sei mesi e fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-56