Art. 53
Formaggi
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-53
Formaggi
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La disposizione stabilisce che non esiste un contenuto minimo obbligatorio di materia grassa per i formaggi generici, lasciando invariate le regole per quelli a denominazione d'origine e tipica. Quando tali formaggi hanno un tenore di grasso sulla sostanza secca inferiore al 20% oppure tra il 20% e il 35%, l'etichetta deve specificare la quantità di materia grassa presente. In questi casi, deve inoltre essere indicata chiaramente la dicitura o qualità 'magra' o 'leggera'. Viene infine disposta l'abrogazione della precedente normativa del 1938-1939 in materia.
La norma disciplina la produzione e la commercializzazione dei formaggi privi di vincoli minimi di grassi nell'ambito degli obblighi comunitari europei, garantendo la corretta informazione al consumatore.
Si applica ai produttori e confezionatori di formaggi (diversi da quelli a denominazione d'origine e tipica) e tutela i consumatori che acquistano tali prodotti.
Un'azienda casearia produce un formaggio non a denominazione d'origine che presenta un contenuto di materia grassa, riferito alla sostanza secca, pari al 15%. L'azienda è tenuta a indicare sulla confezione la percentuale esatta di grasso e a riportare l'indicazione che si tratta di un formaggio 'magro' o 'leggero'.
Obbligo di indicare nell'etichettatura dei formaggi la quantità di materia grassa e la dicitura 'magra' o 'leggera' quando il grasso sulla sostanza secca è inferiore al 20% o tra il 20% e il 35%. Non sono previste specifiche sanzioni nel testo.
È stato formalmente abrogato il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177 (convertito dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396) e non è più prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi non a denominazione d'origine o tipica.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.