Titolo II

Art. 53

Formaggi

In vigore dal 6 mar 1992
1. Non è prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi diversi da quelli a denominazione d'origine ed a denominazione tipica di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, che restano regolati dalle disposizioni emanate ai sensi di tale legge. 2. L'etichettatura dei formaggi per i quali non è previsto un contenuto minimo di materia grassa - qualora detto contenuto, riferito alla sostanza secca, sia inferiore al 20 per cento o compreso tra il 20 ed il 35 per cento - deve indicare una informazione per il consumatore circa la quantità di materia grassa e la conseguente qualità "magra" o "leggera" del formaggio. 3. Il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396, è abrogato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-53

In sintesi

La disposizione stabilisce che non esiste un contenuto minimo obbligatorio di materia grassa per i formaggi generici, lasciando invariate le regole per quelli a denominazione d'origine e tipica. Quando tali formaggi hanno un tenore di grasso sulla sostanza secca inferiore al 20% oppure tra il 20% e il 35%, l'etichetta deve specificare la quantità di materia grassa presente. In questi casi, deve inoltre essere indicata chiaramente la dicitura o qualità 'magra' o 'leggera'. Viene infine disposta l'abrogazione della precedente normativa del 1938-1939 in materia.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la produzione e la commercializzazione dei formaggi privi di vincoli minimi di grassi nell'ambito degli obblighi comunitari europei, garantendo la corretta informazione al consumatore.

A chi si applica

Si applica ai produttori e confezionatori di formaggi (diversi da quelli a denominazione d'origine e tipica) e tutela i consumatori che acquistano tali prodotti.

Esempio pratico

Un'azienda casearia produce un formaggio non a denominazione d'origine che presenta un contenuto di materia grassa, riferito alla sostanza secca, pari al 15%. L'azienda è tenuta a indicare sulla confezione la percentuale esatta di grasso e a riportare l'indicazione che si tratta di un formaggio 'magro' o 'leggero'.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di indicare nell'etichettatura dei formaggi la quantità di materia grassa e la dicitura 'magra' o 'leggera' quando il grasso sulla sostanza secca è inferiore al 20% o tra il 20% e il 35%. Non sono previste specifiche sanzioni nel testo.

Cosa è cambiato

È stato formalmente abrogato il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177 (convertito dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396) e non è più prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi non a denominazione d'origine o tipica.

Domande frequenti

Tutti i formaggi sono esenti dal rispetto di un contenuto minimo di materia grassa?No, sono esenti solo i formaggi diversi da quelli a denominazione d'origine e a denominazione tipica, per i quali continuano ad applicarsi le regole specifiche previste dalla legge 10 aprile 1954, n. 125.
Quando è obbligatorio indicare in etichetta che il formaggio è 'magro' o 'leggero'?L'indicazione è obbligatoria quando il contenuto di materia grassa riferito alla sostanza secca è inferiore al 20% oppure compreso tra il 20% e il 35%.
Quali norme previgenti vengono cancellate da questo articolo?Viene espressamente abrogato il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396.

Termini chiave

materia grassadenominazione d'originedenominazione tipicasostanza seccaetichettaturaabrogato

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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