Titolo II

Art. 50

Produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne e degli ovoprodotti: criteri di delega

In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/658/CEE, 89/227/CEE e 89/437/CEE dovrà avvenire in modo da assicurare: a) idonee garanzie a tutela della salute umana: b) l'idoneità tecnica delle strutture di produzione; c) una dettagliata informazione del consumatore ricavabile dall'etichettatura contenente l'elenco completo degli ingredienti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo