Titolo II
Art. 50
Produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne e degli ovoprodotti: criteri di delega
In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/658/CEE, 89/227/CEE e 89/437/CEE dovrà avvenire in modo da assicurare:
a) idonee garanzie a tutela della salute umana:
b) l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;
c) una dettagliata informazione del consumatore ricavabile dall'etichettatura contenente l'elenco completo degli ingredienti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-50