Titolo II

Art. 47

Controlli veterinari: criteri di delega

In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/667/CEE e 90/675/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) stabilire modalità idonee a tutelare la salute umana, la sanità animale e la salubrità delle relative produzioni; b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi; c) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, anche modalità di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di organicità, razionalità ed economicità, preved- endo, ove necessario, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento alle regioni e la possibilità di delegare l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti ai fini del riconoscimento dell'idoneità degli stabilimenti alla commercializzazione delle carni negli scambi intracomunitari.
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Controlli veterinari: criteri di delega (Art. 47 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991).) — Testo vigente | Portale Normativo