Titolo II
Art. 46
Medicinali veterinari per uso immunologico e mangimi medicati: criteri di delega
In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/44/CEE. 90/167/CEE e 90/677/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il controllo sulla idoneità delle strutture di produzione dei medicinali e dei mangimi;
b) disporre procedure e prove idonee a dimostrarne l'efficacia e l'innocuità;
c) stabilire controlli sull'importazione, produzione e commercializzazione del materiale biologico e delle materie prime impiegate nella loro preparazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-46