Titolo II

Art. 46

Medicinali veterinari per uso immunologico e mangimi medicati: criteri di delega

In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/44/CEE. 90/167/CEE e 90/677/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) assicurare il controllo sulla idoneità delle strutture di produzione dei medicinali e dei mangimi; b) disporre procedure e prove idonee a dimostrarne l'efficacia e l'innocuità; c) stabilire controlli sull'importazione, produzione e commercializzazione del materiale biologico e delle materie prime impiegate nella loro preparazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Medicinali veterinari per uso immunologico e mangimi medicati: criteri di delega (Art. 46 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991).) — Testo vigente | Portale Normativo