Titolo II

Art. 42

Requisiti costruttivi dei dispositivi di protezione individuale: criteri di delega

In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/686/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) fornire la definizione di dispositivo di protezione individuale (DPI); b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei DPI conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza; c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del DPI sul mercato CEE; d) disciplinare l'apposizione sui DPI, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio "CE" da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di DPI soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza; e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione di DPI.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-42

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