Titolo II
Art. 40
Impiego e rilascio di organismi geneticamente modificati: criteri di delega
In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/219/CEE e 90/220/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sulle attività comportanti l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati;
b) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di organismi geneticamente modificati, la preventiva valutazione degli effetti prevedibili sulla salute e sull'ambiente;
c) predisporre i piani di emergenza contro il rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati, nonché assicurare che siano fissate idonee garanzie atte a prevenire gli eventuali rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla utilizzazione non confinata di organismi geneticamente modificati;
d) definire le procedure di notifica ed autorizzazione e l'impiego confinato di organismi geneticamente modificati;
e) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per il rilascio deliberato in ambiente aperto di organismi geneticamente modificati;
f) demandare il coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle direttive al Ministro della sanità, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociele, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
g) assicurare la libera circolazione sul territorio nazionale di prodotti notificati ed autorizzati;
h) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di microrganismi geneticamente modificati, le condizioni e i tempi necessari per predisporre quanto indicato nelle lettere precedenti, fermo restando che la non attuazione di tali indicazioni esclude il rilascio deliberato di tali microrganismi;
i) classificare gli agenti biologici modificati con la ingegneria genetica diferenziandoli per grado intrinseco di rischio e per modalità di impiego;
l) individuare l'autorità competente in termini di biosicurezza.
2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici. La composizione del Comitato deve comprendere le seguenti competenze professionali: microbiologia, biologia molecolare, genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro, agronomia, ecologia farmacologica, igiene. Il Comitato individua i fattori e le condizioni di rischio per la classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per la definizione per le norme di sicurezza, verifica la compatibilità con norme già vigenti. I Ministri competenti definiscono le norme applicative delle direttive comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla base dei documenti prodotti dal comitato tecnico scientifico.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti.
Storico versioni
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