Titolo II

Art. 35

Regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri: criteri di delega

In vigore dal 6 mar 1992
(Regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/435/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, nonché agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; b) previsione del riconoscimento della qualità di società madre alle società o enti residenti di uno Stato membro della Comunità che abbiano una partecipazione diretta nel capitale di una società residente in un altro Stato membro non inferiore al 25 per cento e che detengano tale partecipazione per un periodo ininterrotto non inferiore ad un anno; c) coordinamento delle emanande disposizioni con quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, adottando l'esenzione dall'imposizione ordinaria degli utili distribuiti da una società figlia di uno Stato membro della CEE alla società madre italiana, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di disapplicare o revocare i benefici fiscali in caso di frode o abuso, anche con riguardo al re- gime della ritenuta alla fonte previsto dalla lettera d). Ai fini della maggiorazione di conguaglio i predetti utili si aggiungono all'importo distribuibile senza applicazione della maggiorazione stessa; d) modifiche alla disciplina del regime della ritenuta alla fonte per adeguarla al trattamento esonerativo previsto dalla direttiva, tenendo conto delle condizioni ivi stabilite; e) disciplina del criterio e delle condizioni di deducibilità degli oneri relativi alla partecipazione e delle minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia. f) emanazione di disposizioni, comportanti disapplicazione o revoca dei benefici fiscali, intese ad evitare frodi ed abusi.
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Regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri: criteri di delega (Art. 35 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991).) — Testo vigente | Portale Normativo