Titolo II
Art. 36
Delega legislativa per modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra
In vigore dal 6 mar 1992
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti norme per modificare il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione, sulla birra, secondo i seguenti principi:
a) l'accertamento della quantità imponibile dovrà essere effettuato sul prodotto finito;
b) l'aliquota dovrà essere riferita ad ettolitro/grado Plato o ad altra unità di misura eventualmente stabilita con direttiva comunitaria, in misura corrispondente a quella attualmente vigente, con arrotondamento, all'occorrenza alle 10 lire;
c) l'accertamento dovrà essere eseguito secondo le modalità tecniche ed amministrative ritenute idonee dall'Amministrazione finanziaria, tenuto conto anche degli indirizzi in materia della Comunità economica europea.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-36