Titolo II

Art. 38

Componenti dei concimi: criteri di delega

In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) dovranno essere adottate etichette con indicazioni delle dosi massime e delle modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno, delle falde e delle colture; b) dovranno essere adottate etichette aggiuntive con elencazione dei rischi ambientali nel caso di mancato rispetto delle dosi e delle modalità d'uso previste.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-38

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