Titolo II
Art. 38
Componenti dei concimi: criteri di delega
In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) dovranno essere adottate etichette con indicazioni delle dosi massime e delle modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno, delle falde e delle colture;
b) dovranno essere adottate etichette aggiuntive con elencazione dei rischi ambientali nel caso di mancato rispetto delle dosi e delle modalità d'uso previste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-38