Titolo II
Art. 31
Intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada
In vigore dal 6 mar 1992
1. Il secondo comma dell' della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Nell'ipotesi di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto europee di cui all' della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-31