Titolo II

Art. 31

Intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada

In vigore dal 6 mar 1992
1. Il secondo comma dell' della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto europee di cui all' della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose".
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Intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (Art. 31 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991).) — Testo vigente | Portale Normativo