Titolo II

Art. 19

Abrogato

Tasso annuo effettivo globale

In vigore dal 1 gen 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo