Titolo II
Art. 16
Pubblicità degli atti delle succursali di società criteri di delega
In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/666/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina degli strumenti e delle modalità concernenti la pubblicità, l'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni previsti dalla direttiva;
b) distinzione tra i concetti di "filiale" e "succursale";
c) raccordo con le disposizioni contenute negli articoli 2195 e seguenti del codice civile
d) estensione dell'obbligo di pubblicità alle informazioni previste dall' paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva anche per le succursali di società di Paesi terzi;
e) previsione dell'applicabilità delle sanzioni previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori, per inosservanza degli obblighi relativi alla pubblicità o alle indicazioni prescritte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-16