Titolo II

Art. 17

Società di capitali unipersonali: criteri di delega

In vigore dal 6 mar 1992
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/667/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) esclusione della responsabilità limitata qualora il socio unico sia una persona giuridica ovvero quando una persona fisica sia il socio unico di più società, prevedendo una disciplina analoga a quella dell'articolo 2497, secondo comma, del codice civile; b) eventuale previsione di sanzioni amministrative o penali, nei limiti di cui all' della presente legge, qualora non siano rispettati gli oneri e gli adempimenti di cui agli paragrafo 2, e 5 della direttiva; c) applicazione della direttiva alle società a responsabilità limitata.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-17

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