Titolo I
Art. 3
Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare
In vigore dal 6 mar 1992
1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C alla presente legge, applicando anche il disposto dell', comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
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