Titolo II
Art. 7
Rilascio dei visti d'ingresso ai membri della famiglia di cittadini comunitari che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri
In vigore dal 6 mar 1992
1. All' della tabella dei diritti da riscuotersi dagli Uffici diplomatici e consolari, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, come sostituita dalla tabella annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: "Nessun diritto è percepito per il rilascio del visto al coniuge ai figli di età inferiore a ventuno anni dei cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, nonché agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza".
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 72 milioni annue a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-7