Titolo I

Art. 5

Provvedimenti amministrativi di attuazione

In vigore dal 6 mar 1992
1. Il Ministro della sanità, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di sanità, al fine di assicurarne l'applicazione nell'intero territorio nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142#art-5

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Provvedimenti amministrativi di attuazione (Art. 5 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991).) — Testo vigente | Portale Normativo